Sentenza Consiglio di Stato DBN 26 Lugli[...]
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Sentenza consiglio di Stato 26 Luglio 2016

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 luglio 2016, ha interpretato alla lettera l’art. 1, comma 1,  l. 4 gennaio 1990, n. 1, avente ad oggetto: “Disciplina dell’attività di estetista”, annullando l’ordinanza del Comune di Sanremo e al contempo sgombrando il campo da interpretazioni date in passato anche da altri comuni italiani.

Il Consiglio di Stato, che ricordiamo essere il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Presidente della Repubblica, ha sentenziato che sono attribuite alla competenza delle estetiste solo i trattamenti mirati alla eliminazione o attenuazione degli inestetismi.

La sentenza dunque riconosce la peculiarità di molte pratiche, in primis i massaggi tuina (oggetto della sentenza), ma anche altri trattamenti sul corpo, quali lo shiatsu, la riflessologia plantare, il massaggio ayurvedico, etc, che non avendo finalità terapeutiche o estetiche, non possono essere di competenza esclusiva delle estetiste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.E.N.

Ente di Promozione Sociale Con Finalità Assistenziali

  Riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali

ISCRIZIONE n.77 Reg. Naz. Min. Lav.e Politiche Soc. (L.7-12-2000 N. 383) e dal MINISTERO DELL'INTERNO (D.M. 559/C. 3206.12000.A.[101] del 29 Febbraio 92)

 

Il Settore delle Discipline Bionaturali (DBN) del  CSEN organizza attività formative nell'ambito della formazione Non Formale.
E' possibile quindi ai tesserati dell'Ente seguire le varie attività per ottenere il Titolo Nazionale dell'Ente, il  Tesserino Tecnico  e l'iscrizione nel Registro Operatori DBN Csen. 

 

I TITOLI CSEN  DEL SETTORE DBN  NON ABILITANO ALLA PROFESSIONE SANITARIA O ESTETICA.

 

La spendibilità delle attività formative svolte  rientrano fra le professioni non regolamentate della legge 4/2013.

L'operatore DBN (Discipline Bio Naturali)  aprendo una P.iva con codice ateco 960909 e gestione separata INPS codice 26 potrà fornire i propri servizi a terzi nel rispetto della legge 4/2013.

Nelle fatture, e nei mezzi pubblicitari utilizzati da qualsiasi operatore rientrante nelle professioni non regolamentate,  è sempre e comunque obbligatorio inserire  il riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4  con la dicitura " Attività Professionale di cui alla legge 4/2013".

 

 

 

DIFFERENZE  TRA:

 

  • Attestato/Titolo (non abilita alla professione). 
  • Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi professionali erogati.
  • Certificazione delle competenze.

 

L'Attestato/Titolo  (non abilitante la professione) può essere rilasciato da Enti, società o liberi professionisti che svolgono attività formative di tipo Non formale, i quali possono essere definiti di "parte prima". L' utilità di tale Attestato può essere utile a testimoniare una determinata attività formativa Non formale svolta.  

 

Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi Professionali erogati:  è rilasciato solo dalle Associazioni di Categoria Professionale nei confronti dei propri soci iscritti  a seguito di un corso sulla deontologia professionale.  

L' attestato di qualità e di qualificazione dei servizi professionali erogati, serve  a garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela del consumatore finale nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tali Enti possono essere  definiti di "Parte Seconda".

 

Certificazione delle Competenze   è  concessa  esclusivamente da Enti definiti di Parte terza   ovvero da  organismi preposti alla certificazione dall'Ente  ACCREDIA.

 

In Italia solo gli Organismi di Certificazione  abilitati da Accredia   possono  certificare la conformità dei sistemi di gestione o dei prodotti o del personale a specifiche norme UNI di riferimento divenendo così un Organismo Notificato preposto ad operare sulle Direttive Europee.

 

Per quanto riguarda le persone singole, gli Organismi di Certificazione verificano che esse possiedano le caratteristiche di istruzione, esperienza, capacità e formazione  idonee a svolgere una determinata professione.

In Italia L'Ente Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato che può abilitare gli O.D.C. a svolgere attività di certificazione.

 

L’Operatore DBN specializzato in una specifica disciplina bionaturale,  potrà ottenere anche  la  Certificazione di conformità da un O.D.C.   solo  quando sarà disponibile una  normativa UNI di riferimento per quella determinata disciplina  . 

 

A tal proposito il C.S.E.N.  in riferimento al SETTORE DELLE DBN  ha partecipato come socio UNI effettivo al gruppo di lavoro "GL16"  per la redazione della norma "Professionista del Benessere Psicofisico tramite il Massaggio Bionaturale". La norma e' acquistabile sul sito dell'UNI al seguente link: https://store.uni.com/advanced-search

 

 

 

LEGGI REGIONALI PER LE DBN:

 

Legge Regionale Lombardia del 1 Febbraio 2005 n. 2

Legge Regionale Toscana 2/2005

Legge Regionale Veneto n. 8 del 16 Febbraio 2018

Legge Provinciale di Trento 7/2013

 

 

Legge Nazionale professioni non regolamentate  4/2013  

 

 

 

 

 

 

 

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